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Descrizione di un quadro di insieme della normativa che ha portato al decentremento amministrativo per l'attuazione delle politiche del lavoro.
Il punto di partenza dal punto di vista normativo è rappresentato dalla L. n.59 del 15-03-97 (cosiddetta "Bassanini uno"), che ha disposto il decentramento dal Ministero del Lavoro alle Regioni ed agli Enti locali, per quanto riguarda i compiti relativi ai servizi all'impiego, al collocamento ed alle politiche attive del lavoro, che sono quelle finalizzate alla creazione effettiva di posti di lavoro (distinguendosi da quelle cosiddette "passive" orientate invece a sostenere il reddito).
Successivamente è stato emanato il decreto legislativo 23-12-97 n.469, che ha individuato dettagliatamente i compiti da trasferire (collocamento ordinario, agricolo, obbligatorio, dei lavoratori a domicilio e dei domestici, dello spettacolo, dei lavoratori non appartenenti all'Unione Europea, avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione, preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro, iniziative mirate ad aumentare l'occupazione anche con riferimento all'impiego delle donne) ; lo stesso decreto ha previsto che l'ordinamento sarebbe stato disciplinato con apposite leggi regionali, per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa
Il processo che ha portato al trasferimento delle risorse e delle politiche in materia di lavoro, dallo Stato alle autonomie locali, passa attraverso le seguenti fasi:
- Conferenza unificata del 16 dicembre 1999;
- Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181;
- Decreto Legislativo 19 dicembre 2002 n. 297;
- DPR n. 442 del 7.07.2000, DM 30.05.2001
- Accordo tra il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e le Regioni, Province ed altri Enti Locali sulle linee guida per la definizione di azioni per l’avvio della funzionalità dei servizi all'impiego;
- Legge Regionale n. 27 del 03/09/1999 – Regione Molise;
CONFERENZA UNIFICATA (ex art. 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n.281) Provvedimento del 16 dicembre 1999:
Con la conferenza unificata del 16 dicembre 1999, sulla scorta di quanto stabilito con il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 all’art. 1 comma1, che disciplina, ai sensi dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.59 a sua volta modificata dalla legge n.127 del 15 maggio 1997, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e dei compiti relativi alle politiche attive del lavoro, si sancisce l’accordo, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province, i comuni e comunità montane, nell’ambito del ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato, nei termini di seguito elencati:
- accompagnare il processo di decentramento amministrativo definito dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469 da azioni dirette alla riqualificazione del sistema dei servizi per il lavoro ed alla realizzazione di una rete di strutture di sostegno all’inserimento lavorativo;
- individuare gli standard minimi funzionali di riferimento, per la realizzazione, nei diversi contesti locali, dei servizi per il lavoro conferiti alle competenze delle regioni ed attribuiti alle province, ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 1 dell’art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
- il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si impegna a realizzare azioni di supporto e di qualificazione dei servizi al fine di sopportare l’implementazione degli standard richiamati e di consentire una complessiva qualificazione del sistema dei servizi per il lavoro;
- le regioni e le province autonome e le province si impegnano, per quanto di competenza, a raccordare il proprio intervento con tali azioni di sistema ed a sostenere i processi di qualificazione dei servizi per il lavoro;
- la Conferenza Unificata sarà periodicamente informata circa la realizzazione dei servizi pubblici dell’impiego, come pure del raggiungimento degli standard minimi di funzionamento e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, N° 181:
Il presente decreto legislativo, individua i soggetti, potenziali destinatari delle misure di promozione all’inserimento nel mercato del lavoro, definendo e dettando i criteri per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144.
I soggetti individuati sono:
- "adolescenti", i minori di età compresa fra quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all’obbligo scolastico;
- "giovani", i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti , ovvero la diversa superiore età eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in conformità agli indirizzi dell’Unione europea;
- "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo,siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi;
- "inoccupati di lunga durata", coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi;
- "donne in reinserimento lavorativo", quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
- "stato di disoccupazione", la condizione del disoccupato o dell’inoccupato che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di un’attività lavorativa;
- "servizi competenti", i centri per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
ACCORDO TRA IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E LE REGIONI, PROVINCE E GLI ALTRI ENTI LOCALI SULLE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DI AZIONI PER L’AVVIO DELLA FUNZIONALITA’ DEI SERVIZI ALL’IMPIEGO:
Con la Conferenza Unificata del 26 ottobre 2000, si sanciscono le linee guida che seguono l’accordo siglato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni del 16 dicembre 1999, relativo all’individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego, e costituiscono un ulteriore strumento di accompagnamento al processo di decentramento amministrativo definito dal decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469.
Le stesse forniscono, altresì, elementi necessari per la definizione e la realizzazione del "Masterplan" dei servizi per l’impiego.
Le linee guida sono emanate, previo il confronto con le parti sociali maggiormente rappresentative, nell’esercizio del potere di coordinamento, promozione e indirizzo dell’Amministrazione Centrale, in coerenza con il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 03/08/1999 – REGIONE MOLISE
"Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi all’impiego ".
Con la presente legge, la Regione Molise disciplina le funzioni e i compiti che gli sono stati conferiti con il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di servizi all’impiego e di politiche attive del lavoro, a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
IL RUOLO DELLA REGIONE:
Alla Regione competono la programmazione, il coordinamento, l’indirizzo, la valutazione e il controllo delle iniziative in materia di politiche del lavoro.
Nell’ambito della citata legge regionale è istituita la Agenzia Regionale Molise Lavoro.
1. L’Agenzia svolge funzioni di consulenza, di assistenza tecnica e di monitoraggio nell’espletamento delle funzioni e dei compiti di inserimento e di politica attiva del lavoro, indicati nell’articolo 2 del Decreto Legislativo 469/1997, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione.In particolare esercita compiti di:
o supporto tecnico alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio, alla valutazione in materia di integrazione delle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell’educazione;
o elaborazione e proposte di standards qualitativi e di criteri per l’accreditamento, la certificazione e per l’accertamento dei crediti formativi;
o monitoraggio dei servizi per l’impiego;
o monitoraggio, studio ed analisi delle politiche occupazionali nello spirito del titolo VI del trattato U.E.;
o collegamento con il “Sistema Informativo Lavoro” secondo la disciplina di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 469/1997 e gestione delle banche dati dei servizi per il lavoro, garantendo il collegamento con il sistema informativo nazionale e l’omogeneità degli standards informativi;
o Nodo regionale della istituenda Borsa Nazionale Continua del Lavoro, prevista dall'art. 15 del D.Lgs 276/2003, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su di una rete di Nodi Regionali, alimentata da informazioni immesse sia da operatori pubblici e privati accreditati, che direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
o Gestione, in nome e per conto della Regione Molise,delle attività tecniche di assistenza e di sviluppo applicativo nonchè di formazione del personale relative al funzionamento del Sistema Informativo Lavoro. in ambito regionale;
o Gestione dell’anagrafe regionale degli allievi in età di obbligo formativo (art. 3 del D.P.R 257/2000), i cui dati sono distribuiti tramite il Sistema Informativo Lavoro ai Centri per l’Impiego competenti per territorio per lo svolgimento delle funzioni di informazione, orientamento e tutoring.
o qualificazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego attraverso interventi di supporto tecnico e metodologico, di assistenza tecnica alle diverse attività di formazione degli operatori, di promozione delle attività e di documentazione;
o coordinamento regionale EURES (EURopean Employment Services ) - servizio europeo pubblico e gratuito, promosso dalla Commissione Europea, cui partecipano i servizi pubblici per l'impiego dello Spazio Economico Europeo più la Svizzera, con lo scopo di fornire servizi (orientamento, consulenza nella ricerca di occupazione in europa, selezione del personale, informazioni, ecc.) ai lavoratori ed ai datori di lavoro.
o realizzazione di studi e ricerche, anche su commesse.
2. Al fine di disporre di analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, l’Agenzia assume le funzioni di “Osservatorio del mercato del lavoro” mediante rilevazione, elaborazione e analisi anche a fini previsionali:
o di dati sulle unità produttive e sull’attività economica, sullo stato dell’occupazione e della disoccupazione, sui flussi delle forze di lavoro e della popolazione;
o di dati sull’andamento del mercato del lavoro e sulla dinamica delle professioni;
o di dati sulla popolazione scolastica e universitaria nonché sui connessi flussi verso il lavoro e verso le attività di formazione professionale;
o di pubblicizzazione e diffusione periodica dei dati raccolti e delle elaborazioni effettuate;
o di valutazione degli effetti della L.R. 30/03/1995 n° 10 sul nuovo ordinamento della formazione professionale nonchè di quella sull’occupazione e lavoro .
3. L’Agenzia può erogare servizi a titolo oneroso a soggetti privati che ne facciano richiesta ed avanzare la propria candidatura a bandi di gara nazionali e comunitari.
MASTER PLAN DEI SERVIZI ALL’IMPIEGO
L’obiettivo della modernizzazione dei Servizi per l’impiego fissato, all’interno del pilastro occupabilità, nella Strategia europea per l’occupazione (SEO) prevede per i Paesi membri l’adozione di misure e strumenti finalizzati:
a) al monitoraggio dei progressi compiuti nello sviluppo dei servizi;
b) alla definizione di un calendario preciso di graduale attivazione dei servizi;
c) alla riqualificazione del personale dei servizi;
d) alla lotta della disoccupazione giovanile;
e) alla prevenzione della disoccupazione di lunga durata.
La Regione Molise ha adottato il proprio Masterplan dei Servizi all’impiego con la delibera Giunta regionale n. 1725 del 28.06.2002, aggiornato poi con la DGR n. 1347 del 16.09.2002 Esso costituisce lo strumento di supporto alla programmazione ed al monitoraggio di tutti gli interventi in materia di occupazione. Vengono fissate precise fasi temporali di raggiungimento di risultati operativi oggettivamente apprezzabili, nonché individuati gli strumenti e le risorse, da attivare in relazione alle finalità ed all’intensità delle prestazioni. Il presente lavoro si inserisce come strumento conoscitivo, anche se non esaustivo, sulle attività svolte dai centri per l’impiego territoriali, posto in un quadro concettuale unificato, che consente di raccogliere informazioni strategiche procedurali ed operative sullo stato di attuazione della riforma dei servizi all’impiego, in relazione alle dinamiche generali del mercato del lavoro molisano.
Tali adempimenti discendono dalle evoluzioni normative, dalle azioni di programmazione nonché dalle pratiche operative dei servizi per l’impiego della Regione Molise.
In questa ottica si inquadra il monitoraggio, cui si rivolge la realizzazione del Master Plan, individuandone il percorso attuativo e lo status quo dei servizi, mettendo in luce la loro integrazione e le attività svolte nell’ambito delle politiche del lavoro e della formazione.
L’integrazione dei sistemi pubblici e privati è sempre più un obiettivo irrinunciabile in quanto costituisce il necessario postulato per la produzione efficace del servizio mirato ai clienti (individui e imprese).
Il concetto di integrazione non deriva automaticamente dalle situazioni dettate dalla normativa, ma deve implementarsi in dispositivi (istituzionali, organizzativi, procedurali etc.) che la rendano possibile e la facilitano.
Ed è in questa logica che è stato redatto il Master Plan, come documento di analisi e di verifica aperto alla programmazione e al contributo degli enti locali e delle parti sociali, individuando così concreti percorsi regionali di attuazione e sviluppo.
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